Concessione del logo del Comune
La sez. I Trieste, del TAR Friuli Venezia Giulia, con la sentenza 1° settembre 2026, n. 431 (Presidente ed Estensione Modica de Mohac di Grisi’), analizza una norma regolamentare di un Ente locale che, nella sua chiarezza espositiva (in claris non fit interpretatio), disciplina le modalità di concessione del “logo” comunale, espressione non di un atto politico o di appartenenza ideologica[1], ma di natura prettamente amministrativa di competenza del dirigente preposto, senza alcun margine di discrezionalità: una verifica intrinseca del possesso dei requisiti della norma.
La sentenza delinea le fondamenta della libertà di manifestare il proprio pensiero e credo, alla base dei sistemi democratici, dove da una parte si esaltano i valori inestimabili della “cultura” (visivamente espressi in un “logo”), dall’altra si disapprovano le richieste di chi intende promuoverli: il diniego viene annullato.
Fatto
Un’associazione nazionale di promozione sociale, promotrice del principio «costituzionale della laicità dello Stato, delle scuole pubbliche e delle istituzioni e il riconoscimento della piena uguaglianza di fronte alla legge di tutti i cittadini indipendentemente dalle loro convinzioni filosofiche e religiose, il sostegno alla libertà della ricerca scientifica, filosofica ed artistica e la piena sanzione e la effettiva garanzia di tali diritti e libertà», partecipante attiva (aderente) alle iniziative del Comune per «candidatura… a capitale italiana della cultura 2027», si vede negare ripetutamente la richiesta finalizzata all’utilizzo del relativo “Logo”; rigetto motivato da una presunta “indeterminatezza dei contenuti”, preclusivi ad una valutazione preventiva di coerenza.
Stesse conclusioni di rigetto ad una “diffida” per il rilascio, mediante atto del Sindaco, previa valutazione della Giunta comunale per «i toni e i contenuti del “Manifesto d’intenti” … non risulterebbero coerenti con i programmi e i progetti dell’Ente»; donde il ricorso.
Merito
Il ricorso viene accolto, con compensazione delle spese, per i seguenti motivi:
- la disposizione regolamentare nella sua evidenza espositiva non ammette interpretazioni interpolative, avendo un testo che non lascia dubbi sul titolare della competenza al rilascio del “logo”: il dirigente;
- la concessione dell’uso del “logo” non è un’attività (né un’operazione) politica e non può essere gestita come un atto di indirizzo politico o di indirizzo ideologico-politico, neppure può essere utilizzata per la promozione di un orientamento culturale in luogo di un altro, escludendo, altresì, per espressa fonte interna, la competenza del Sindaco.
Le libertà e la democrazia
In effetti, se si affronta la controversia sotto il profilo procedimentale, appare evidente che le regole autoimposte dall’Amministrazione non sono state rispettate, in violazione del principio di legalità che impone di seguire la norma creata, con i poteri di cui all’art. 7 del TUEL («Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni»): i regolamento comunali, come la lex specialis di gara, vincolano la stessa Amministrazione (anche i concorrenti) che non conserva margini di discrezionalità nel dar concreta attuazione al loro contenuto (pena la violazione di legge, oltre di incompetenza, caso di specie).
Fatte queste considerazioni a commento, la sentenza rafforza il significato stesso delle “libertà di espressione” che possono essere manifestate da terzi, soggetti diversi della PA (le associazioni del Terzo Settore), ritenendo che quest’ultima (la PA) non possa limitare le idee diverse, «come insegnato dalla Storia delle grandi Rivoluzioni democratiche che hanno segnato l’avvio dello Stato a connotazione pluralista – non vi può essere “Cultura” senza pluralismo di idee», con la conseguenza che la politica (alias, chi la rappresenta: il Sindaco, capo dell’Amministrazione) non può detenere il “monopolio” (del vapore) del potere autorizzatorio dell’uso del “logo”, in quanto parte di un insieme di forze (il c.d. pluralismo politico, che si contrappone al sistema autoritario o del partito unico): affidare ad una sola componente che rappresenti un ideale socio/politico o un orientamento teoretico/religioso «significherebbe negare in radice il concetto stesso di “Cultura”; ed anche quello di “Democrazia”».
Il TAR esprime al meglio tale pensiero, ossia, se il “logo”, del quale viene chiesto l’uso, valorizza e promuove il valore della “Cultura”, e le associazioni di cui ne fanno parte, non possono utilizzarne per le finalità proprie dello stesso, significa (un paradosso) negarne proprio la sua essenza, correlata alla promozione del Comune, quale “Capitale della Cultura”: la “Cultura” non può essere vincolata (o espressione) al c.d. “pensiero unico”, e cioè dell’orientamento di una sola parte (quella che in quel momento amministra il Comune), avendo, a monte, escluso – con una disciplina regolamentare – che il suo rilascio sia affidato alla “bontà” dell’organo politico: aver privato il Sindaco e la Giunta comunale da tali intrusioni esprime (la fonte) un «contenuto sostanziale profondo ed inderogabile in funzione del valore di civiltà e di democrazia che intende affermare e veicolare».
Inoltre, le Linee Guida, approvate dalla Giunta, non dispongono alcuna valutazione di merito per ottenere l’autorizzazione all’utilizzo del “logo”, ovvero, una “pesatura” dei i valori ideologici, socio/politici, ideologico/religiosi, teoretico/scientifici, teoretico/gnoseologici o epistemologici da promuovere, atteso che una eventuale formulazione in tal senso sarebbe immediatamente disapplicabile e da disapplicare, in quanto contraria al diritto costituzionale italiano, alla normativa comunitaria ed ai principii generali in tema di libertà di manifestazione del pensiero tutelati dall’Ordinamento (democratico).
Analizzando, annota il GA, il “Manifesto delle Associazioni”, intriso di una mole di valori da promuovere perfettamente compatibili con i fini istituzionali del Comune (e di qualsiasi Ente territoriale), il diniego risulta manifestamente irragionevole, avendo escluso un’iniziativa pienamente coerente con il progetto e idonea a concorrere alla realizzazione delle finalità che esso espressamente persegue.
A ben vedere, l’Amministrazione – con il diniego – ha disatteso, nella forma e nella sostanza, i contenuti e i valori stessi posti alla base del “logo” e connessa promozione della “candidatura”: nella pratica ha colpito «non la proposta, ma il soggetto proponente – un’associazione di atei, agnostici e razionalisti – con un esito di fatto censorio, lesivo della libertà di espressione e gravemente incompatibile con i principi di imparzialità e laicità che devono orientare l’azione amministrativa e con il divieto di discriminare un soggetto in ragione delle convinzioni religiose».
A ulteriore disamina, il giudice richiama i principi enunciati dal Concilio Vaticano II (citando pure il Cardinale CARLO MARIA MARTINI nelle pubblicazioni intitolate e dirette proprio alla c.d. “Cattedra dei non Credenti”): «il principio di libertà religiosa, che comprende anche la libertà di non avere alcuna fede religiosa, o quella di promuovere l’agnosticismo o il materialismo. Orientamenti filosofici che – per unanime riconoscimento – costituiscono fenomeni culturali da non sottovalutare, in considerazione del rigore e comunque del valore argomentativo e scientifico sui cui postulati si basano».
Considerazioni
La sentenza celebra la libertà di pensiero, di coscienza, di religione, di non credere, humus a fondamento di qualunque società democratica a tutela non solo dei credenti, ma anche degli atei, degli agnostici, scettici o indifferenti, in quanto essa protegge tanto il diritto di professare e praticare una fede quanto quello di non aderire a nessun credo[2].
Dalla disciplina nazionale e comunitaria si comprende che il diritto degli atei ed agnostici di professare un credo che si traduce nel rifiuto di una qualsiasi confessione religiosa (c.d. pensiero religioso «negativo»), rientra nella «libertà di coscienza», sancita dall’art. 19 Cost., tutelato – a livello nazionale ed internazionale – al pari e nella stessa misura del credo religioso «positivo», che si sostanzia, invece, nell’adesione ad una determinata confessione religiosa.
Correlato a tale diritto si coniuga il «principio di laicità» dello Stato, inteso come neutralità imposta ai poteri pubblici dalla loro incompetenza in materia spirituale, quale non ingerenza dei pubblici poteri nella sfera della libertà religiosa demandata alle scelte esclusive dei singoli.
Il «principio supremo di laicità», caratterizza – in senso pluralistico – la forma del nostro Stato[3]: un atteggiamento equidistante ed imparziale nei confronti di tutte le confessioni religiose, e la parità nella protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione di appartenenza, ed anche se si tratta di una fede esclusivamente laica o agnostica[4].
Adottare un “logo” per promuove una “città della cultura”, portatrice di valori universali di libertà e impedire l’uso alle associazioni che hanno contribuito alla sua esistenza e che aderiscono ai cit. valori (anzi previsti nei propri statuti associativi e in quello del Comune), invocando “divieti”, inconciliabili con il significato intrinseco di partecipazione che si intende promuovere, oltre a violare gli autovincoli (il principio di legalità), delinea un’evidente ossimoro etico (una contraddizione di termini), una perdita di credibilità (un non senso).
[1] L’atto indirizzo politico, non ha contenuti amministrativi direttamente eseguibili e disegna una cornice che deve poi essere sviluppata da singoli provvedimenti gestionali. Di talché, possono vantare natura di indirizzo esclusivamente gli atti che, senza condizionare direttamente la gestione di una concreta vicenda amministrativa, impartiscono agli organi all’uopo competenti le direttive necessarie per orientare l’esercizio delle funzioni ad essi attribuite, in vista del raggiungimento di obiettivi predefiniti, TAR Campania, Salerno, sez. II, 22 dicembre 2025, n. 2203.
[2] Corte EDU, 29 marzo 2007, Spampinato c. Italia.
[3] Il «principio supremo della laicità dello Stato» come uno dei profili della forma di Stato delineata dalla Costituzione, trova la sua enunciazione nell’art. 1 del Protocollo addizionale al Concordato tra Stato e Chiesa del 1984, a tenore del quale: «Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano», Corte cost., sentenza 203 del 1989.
[4] Corte cost., sentenza n. 508/2000.